<?xml version="1.0"?> <oembed><version>1.0</version><provider_name>LawStudio NFFB Studio Legale</provider_name><provider_url>https://www.lawstudio.eu</provider_url><author_name>Avv. Matteo Fochesato</author_name><author_url>https://www.lawstudio.eu/author/avvmatteofochesato/</author_url><title>Inadempimento contratti di affitto durante emergenza covid. - LawStudio NFFB Studio Legale</title><link rel="preload" as="font" href="https://fonts.gstatic.com/s/raleway/v18/1Ptug8zYS_SKggPNyC0IT4ttDfA.woff2" crossorigin/><type>rich</type><width>600</width><height>338</height><html>&lt;blockquote class="wp-embedded-content"&gt;&lt;a href="https://www.lawstudio.eu/inadempimento-contratti-di-affitto-durante-emergenza-covid/"&gt;Inadempimento contratti di affitto durante emergenza covid.&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
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Tale disposizione &#x2013; dal carattere generale ma che chiaramente riguarda anche la materia oggetto del presente contributo &#x2013; ad una prima analisi sembra avere un valore rafforzativo rispetto alle disposizioni previste dall&#x2019;ordinamento che, lo stesso art.91 del D.L. richiama, senza introdurre delle significative novit&#xE0;. Pertanto posto che il comma 6-bis non ha previsto alcuna forma di automatismo n&#xE9; di presunzione in ambito probatorio, pur consci di tale disposizione rafforzativa, appare opportuno valutare quanto prevede l&#x2019;ordinamento prendendo come punto di partenza il DPCM dell&#x2019;11 marzo che ha sancito la sospensione di attivit&#xE0; commerciali ed artigianali. Infatti, tale misura, potrebbe essere considerata rilevante ai sensi dell&#x2019;art. 1256 cod.civ. &#x201C;impossibilit&#xE0; definitiva e impossibilit&#xE0; temporanea&#x201D; ritenendo che il divieto di esercitare l&#x2019;attivit&#xE0; determini l&#x2019;impossibilit&#xE0; per il conduttore di utilizzare l&#x2019;immobile, quale prestazione dovuta dal locatore. La conseguente mancanza degli incassi determina, a cascata, l&#x2019;impossibilit&#xE0; di adempiere all&#x2019;obbligazione del conduttore di corrispondere il canone e ci&#xF2; per il tempo per il quale duri l&#x2019;emergenza sanitaria. Pertanto il conduttore potrebbe essere considerato non responsabile del ritardo nell&#x2019;adempimento (e ci&#xF2; anche sulla base del sopra richiamato comma 6-bis). Si tratterebbe comunque di una posticipazione dell&#x2019;obbligo e non di una suo venir meno. Ci&#xF2; infatti potr&#xE0; avvenire solo qualora l&#x2019;impossibilit&#xE0; perduri fino a quando, considerato il rapporto in corso, non vi sia pi&#xF9; obbligo di corrispondere la prestazione del canone. Al contrario, dal momento in cui cessi l&#x2019;impossibilit&#xE0;, il conduttore sar&#xE0; tenuto al pagamento dei canoni precedenti non corrisposti. Si pu&#xF2; altres&#xEC; contemplare il recesso, cos&#xEC; come previsto dall&#x2019;art.27 della legge sull&#x2019;Equo canone (392/78), il quale prevede che, in presenza di gravi motivi che non consentono la prosecuzione del rapporto, il conduttore pu&#xF2; recedere dal contratto di locazione con preavviso di 6 mesi. Un recesso formulato ai sensi di tale richiamata disciplina appare per&#xF2; una scelta &#x201C;drastica&#x201D; (anch&#xE8; in virt&#xF9; dell&#x2019;auspicabile carattere temporaneo della presente emergenza epidemiologica) in quanto comporterebbe la cessazione dell&#x2019;attivit&#xE0; nonch&#xE8; l&#x2019;obbligo di corrispondere il canone per il semestre di preavviso peraltro a pieno importo. Al fine di evitare il pagamento del preavviso di 6 mesi si pu&#xF2; altres&#xEC; valutare l&#x2019;ipotesi della &#x201C;eccessiva onerosit&#xE0; sopravvenuta&#x201D; ai sensi dell&#x2019;art. 1467 cod.civ. che potrebbe condurre alla risoluzione del contratto da parte del conduttore. Ci&#xF2; sempre che il locatore, di fronte alla richiesta di risoluzione, non &#x201C;offra di modificare equamente le condizioni del contratto.&#x201D; Anche in questo caso, tuttavia, va considerata la non definitivit&#xE0; della situazione di crisi che determina l&#x2019;eccessiva onerosit&#xE0;. Un&#x2019;altra possibile via &#xE8; quella di far valere &#x201C;l&#x2019;impossibilit&#xE0; parziale sopravvenuta&#x201D; come prevista dall&#x2019;art. 1464 cc. Tale disposizione &#xE8; di particolare interesse prevedendo la possibilit&#xE0; della riduzione della prestazione del conduttore. In una siffatta prospettiva si dovrebbe ritenere la prestazione della parte locatrice parzialmente impossibile (a causa dei divieti e delle limitazione imposte) e da ci&#xF2; far derivare il diritto di ottenere la riduzione del canone. In conclusione del presente contributo, privo di alcuna pretesa di esaustivit&#xE0;, si ricorda, anche per meglio comprendere i termini della questione analizzata, che l&#x2019;art. 65 del Decreto Legge&nbsp; 18 marzo 2020 (c.d. Decreto Cura Italia) al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all&#x2019;emergenza epidemiologica ha previsto che &#x201C;ai soggetti esercenti attivit&#xE0; d&#x2019;impresa &#xE8; riconosciuto, per l&#x2019;anno 2020, un credito d&#x2019;imposta nella misura del 60 per cento dell&#x2019;ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1&#x201D;. In ogni caso, qualunque strada si decida di percorrere &#x2013; auspicabilmente con l&#x2019;assistenza di un professionista che dovr&#xE0; valutare le peculiarit&#xE0; del caso concreto ed analizzare in primis il contratto di locazione- &#xE8; opportuno trovare un accordo bonario con il locatore, all&#x2019;occorrenza attivandosi senza indugio e formulando una proposta o, in alternativa analizzare se procedere per la via giudiziale (previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria per legge in materia di locazione), tenendo sempre in primaria considerazione il fatto che l&#x2019;&#x201D;autoriduzione&#x201D; del canone o la sua sospensione non concordata, espone il conduttore al concreto e grave rischio di un&#x2019;azione di sfratto.</description></oembed>