<?xml version="1.0"?> <oembed><version>1.0</version><provider_name>LawStudio NFFB Studio Legale</provider_name><provider_url>https://www.lawstudio.eu</provider_url><author_name>Dottoressa Mariangela Bove</author_name><author_url>https://www.lawstudio.eu/author/dottoressamariangelabove/</author_url><title>Diritto di visita del genitore non affidatario al tempo dell'emergenza da Coronavirus - LawStudio NFFB Studio Legale</title><link rel="preload" as="font" href="https://fonts.gstatic.com/s/raleway/v18/1Ptug8zYS_SKggPNyC0IT4ttDfA.woff2" crossorigin/><type>rich</type><width>600</width><height>338</height><html>&lt;blockquote class="wp-embedded-content"&gt;&lt;a href="https://www.lawstudio.eu/diritto-di-visita-del-genitore-non-affidatario-al-tempo-dellemergenza-da-coronavirus/"&gt;Diritto di visita del genitore non affidatario al tempo dell&#x2019;emergenza da Coronavirus&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script type='text/javascript'&gt;
&lt;!--//--&gt;&lt;![CDATA[//&gt;&lt;!--
 /*! This file is auto-generated */
 !function(d,l){"use strict";var e=!1,o=!1;if(l.querySelector)if(d.addEventListener)e=!0;if(d.wp=d.wp||{},!d.wp.receiveEmbedMessage)if(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if(t)if(t.secret||t.message||t.value)if(!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){var r,a,i,s,n,o=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]');for(r=0;r&lt;c.length;r++)c[r].style.display="none";for(r=0;r&lt;o.length;r++)if(a=o[r],e.source===a.contentWindow){if(a.removeAttribute("style"),"height"===t.message){if(1e3&lt;(i=parseInt(t.value,10)))i=1e3;else if(~~i&lt;200)i=200;a.height=i}if("link"===t.message)if(s=l.createElement("a"),n=l.createElement("a"),s.href=a.getAttribute("src"),n.href=t.value,n.host===s.host)if(l.activeElement===a)d.top.location.href=t.value}}},e)d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",t,!1),d.addEventListener("load",t,!1);function t(){if(!o){o=!0;var e,t,r,a,i=-1!==navigator.appVersion.indexOf("MSIE 10"),s=!!navigator.userAgent.match(/Trident.*rv:11\./),n=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content");for(t=0;t&lt;n.length;t++){if(!(r=n[t]).getAttribute("data-secret"))a=Math.random().toString(36).substr(2,10),r.src+="#?secret="+a,r.setAttribute("data-secret",a);if(i||s)(e=r.cloneNode(!0)).removeAttribute("security"),r.parentNode.replaceChild(e,r)}}}}(window,document);
//--&gt;&lt;!]]&gt;
&lt;/script&gt;&lt;iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.lawstudio.eu/diritto-di-visita-del-genitore-non-affidatario-al-tempo-dellemergenza-da-coronavirus/embed/" width="600" height="338" title="&#x201C;Diritto di visita del genitore non affidatario al tempo dell&#x2019;emergenza da Coronavirus&#x201D; &#x2014; LawStudio NFFB Studio Legale" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"&gt;&lt;/iframe&gt;</html><thumbnail_url>https://www.lawstudio.eu/wp-content/uploads/2020/04/Bimbo_che_tiene_mano_padre_small.jpg</thumbnail_url><thumbnail_width>1080</thumbnail_width><thumbnail_height>720</thumbnail_height><description>Le recenti disposizioni messe in atto dal Governo per contrastare la diffusione del virus ormai conosciuto come Covid-19, hanno imposto la massima limitazione negli spostamenti. Come noto, il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha esteso a tutto il territorio nazionale l&#x2019;ampio divieto di spostamenti gi&#xE0; previsto dal precedente D.P.C.M. 8 marzo 2020 che, all&#x2019;art. 1, comma 1, lettera a) impone di &#x201C;evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per gli spostamenti motivatida comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessit&#xE0; ovvero spostamenti per motivi di salute [&#x2026;]&#x201D;. Da ultimo il D.P.C.M. del 22 marzo 2020, all&#x2019;art. 1, fa &#x201C;divieto a tutte le persone fisiche di spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute&#x201D;. Inoltre, in conseguenza a tale ultimo decreto, le parole: &#x201C;&#xC8; consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza&#x201D; di cui all&#x2019;art. 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, sono state soppresse. Le predette misure hanno ingenerato in poco tempo notevoli dubbi e creato forti disagi per i genitori separati, in merito alle conseguenze dei predetti divieti sull&#x2019; esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario della prole. A fronte dei predetti dubbi, il Governo, sul suo sito istituzionale governo.it, ha opportunamente chiarito, in data 10 marzo 2020, che: &#x201C;gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l&#x2019;altro genitore o comunque presso l&#x2019;affidatario, oppure per condurli presso di s&#xE9;, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalit&#xE0; previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio&#x201D;. Il Governo ha dunque fornito l&#x2019;interpretazione alla quale attenersi per dirimere, alla radice, le controversie tra genitori separati in un momento cos&#xEC; incerto, facendo rientrare il diritto di visita nelle &#x201C;situazioni di necessit&#xE0;&#x201D; previste dai decreti ministeriali dell&#x2019;8, 9 e 22 marzo 2020.Dello stesso avviso il Tribunale di Milano che, chiamato a pronunciarsi sulla questione in data 11 marzo 2020, ha stabilito la prevalenza del diritto dei figli a frequentare entrambi i genitori rispetto ai noti divieti di movimento imposti dal Governo: &#x201C;Nessuna chiusura di ambiti regionali pu&#xF2; giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti&#x201D;.Entrambi i genitori sono dunque tenuti a rispettare il provvedimento di separazione o divorzio, che rimane pienamente vincolante per le parti, senza che i vari decreti governativi intervenuti possano autorizzare alcuna violazione delle relative previsioni. Il genitore separato potr&#xE0; pertanto recarsi, munito di autocertificazione e provvedimento di separazione e/o divorzio, presso il comune di residenza o di collocamento dei figli minori per esercitare il diritto di visita, fermo il rispetto dei tempi di permanenza riconosciuti dal Tribunale e concordati nell&#x2019;interesse del minore. Ovviamente, le modalit&#xE0; di esercizio del diritto di visita dovranno coniugarsi con le disposizioni generali emergenziali ed essere interpretate alla luce del buon senso. In una situazione cos&#xEC; delicata e particolare per i bambini stessi, che in pochi giorni hanno visto la loro quotidianit&#xE0; stravolta, &#xE8; auspicabile che i genitori mantengano un profondo spirito di collaborazione e di armonia al fine di garantire ai propri figli l&#x2019;adeguata tutela, sia a livello affettivo che sanitario. I genitori, ad esempio, potrebbero accordarsi tra di loro derogando al regime di frequentazione al fine di limitare al minimo gli spostamenti. In tal senso, &#xE8; da guardarsi con favore l&#x2019;accordo volto ad organizzare periodi di custodia alternata pi&#xF9; prolungata cercando nel frattempo di far sentire lapropria presenza e vicinanza con l&#x2019;uso di tutte le tecnologie che ci permettono di rimanere in costante contatto, seppur solo virtualmente.</description></oembed>