Nel caso di vendita di terreno agricolo, al proprietario confinante spetta il diritto di prelazione e, in caso di sua violazione, l’azione di riscatto, purché: a) sia coltivatore diretto; b) coltivi il suo fondo da almeno due anni; c) non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici; d) abbia con la sua famiglia una capacità lavorativa tale da garantire la coltivazione di una superficie non inferiore ad
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