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esclusione

L’esclusione del socio nella Srl

Cosa è, quando si applica, che conseguenze può avere

Dopo aver visto le caratteristiche essenziali dello Statuto della Srl e dellle cause di recesso in una Srl vediamo ora cosa succede in caso di esclusione del socio nella Srl ovvero di una delle ipotesi più gravi che colpiscono il rapporto societario.

Tra le clausole essenziali contenute nello statuto di una SRL, una rilevanza particolare assume quella disciplinante l’esclusione del socio ovvero quella fattispecie coattiva con cui una società estromette un socio.

Lo statuto, infatti, deve espressamente indicare le specifiche ipotesi che legittimano l’estromissione per giusta causa del socio dalla compagine societaria.

L’individuazione delle ipotesi di esclusione per giusta causa è, dunque, rimessa alla determinazione da parte dei soci, non prevedendo la disciplina codicistica una precisa elencazione o casistica in materia (ad eccezione dell’ipotesi di estromissione per mancata esecuzione dei conferimenti di cui tratteremo più avanti).

La legge pone l’accento sulla specificità che deve connotare le ipotesi di estromissione statutariamente previste, le quali devono essere predeterminate e tassativamente indicate nello statuto.

La tipizzazione delle condotte che determinano l’esclusione del socio è volta a tutelare la posizione di quest’ultimo, garantendo la precisa conoscenza delle ipotesi al verificarsi delle quali può essere deliberata l’estromissione dalla SRL ed evitando che la delibera di esclusione sia operata in via discrezionale dai soci (cfr. Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d’impresa, 22 novembre 2016).

Le ipotesi di estromissione devono essere espressamente e specificamente esplicitate nello statuto, non essendo sufficienti disposizioni poco precise o generiche, a pena di illegittimità delle stesse.

Per questo i comportamenti più gravi vanno espressamente previsti e codificati nello statuto.

L’esclusione per giusta causa consegue a comportamenti del socio di particolare gravità, lesivi del principio di buona fede e, pertanto, idoneia compromettere la fiducia societaria.

Integrano predetti comportamenti, esemplificativamente, le ipotesi di violazione degli obblighi contrattuali assunti dal socio nei confronti della SRL, lo svolgimento da parte del socio di attività in concorrenza con quella della società, lo status di fallito del socio.

In merito alle ipotesi che determinano l’estromissione dalla SRL, il Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia d’impresa, nella pronuncia dell’8 febbraio 2020 non ha ritenuto giustificata l’esclusione del socio dalla società per le vicende relative esclusivamente al rapporto tra quest’ultimo e l’amministratore della stessa, anche se riconducibili in astratto a cause di estromissione previste nello statuto o nell’atto costitutivo.  

Questo in quanto le predette vicende “potranno semmai rilevare sotto il profilo dell’impossibilità di funzionamento della società e portare allo scioglimento, ma di certo non all’esclusione del socio, quandanche si tratti di una società”.

L’ipotesi di esclusione dalla SRL prevista dal codice civile è quella relativa alla mancata esecuzione dei conferimenti da parte del socio nei termini prestabiliti.

In proposito, a norma dell’art. 2466 c.c., in caso di mancata effettuazione del conferimento da parte del socio, questi viene diffidato dagli amministratori della SRL ad adempiere entro 30 giorni.

Se persiste l’inadempimento, gli amministratori possono decidere di vendere agli altri soci, proporzionalmente alla rispettiva partecipazione, la quota del socio che non ha assolto al conferimento nel termine prescritto.

La vendita della quota può avvenire anche all’incanto, se stabilito nell’atto costitutivo. In caso di mancato acquisto della partecipazione per assenza di compratori, il socio viene escluso dagli amministratori, ed è prevista la corrispondente riduzione del capitale sociale.

Le predette disposizioni stabilite per il socio che non ha effettuato i conferimenti, si applicano anche nel caso di scadenza o di inefficacia della polizza assicurativa o della garanzia bancaria prestate ai sensi di quanto disciplinato in materia di conferimenti dei soci. In questi casi il socio ha comunque la possibilità di versare l’equivalente in denaro.

Il socio escluso ha diritto al rimborso della propria quota nel termine previsto di 180 giorni. La normativa di riferimento stabilisce, infatti, che si applicano le disposizioni riferite al recesso del socio, ad eccezione della disposizione afferente al rimborso della quota sociale tramite la riduzione del capitale della SRL (art. 2473-bis c.c.).

È opportuno, infine, evidenziare che la normativa codicistica non disciplina la procedura di esclusione del socio dalla SRL, demandando ai soci la definizione delle modalità con cui procedere alla delibera di estromissione, che devono essere espressamente indicate nello statuto.

Facendola breve la figura giuridica in oggetto si applica – purchè prevista espressamente nello statuto -quanto i rapporti societari trovano una causa talmente grave e lesiva della fiducia che non permette in alcun modo il sereno protrarsi della vita societaria.

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