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Recesso socio Srl

Il recesso del socio nella Srl: modalità, funzione e limiti

Continuiamo con questo articolo l’approfondimento di alcuni importanti aspetti dello statuto societario analizzando in particolare alcuni aspetti del recesso del socio.

Lo statuto della SRL deve regolamentare le ipotesi di recesso del socio e le relative modalità di attuazione. Sono, pertanto, i soci a deliberare ed indicare nello statuto le casistiche legittimanti l’esercizio di tale diritto.

Alle ipotesi statutarie di recesso, si affiancano quelle espressamente previste e disciplinate dalla legge.

A norma dell’art. 2473 c.c., il diritto di recesso spetta al socio in ogni caso nelle ipotesi in cui questi non acconsente:              

  • al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società;  
  • alla fusione o scissione della SRL;     
  • alla revoca dello stato di liquidazione;
  • al trasferimento della sede all’estero;
  • alla eliminazione di una o più cause di recesso dall’atto costitutivo;
  • al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società;
  • al compimento di una rilevante modifica dei diritti attribuiti ai soci (ex art. 2468, quarto comma c.c.).

Il socio può recedere dalla SRL, altresì, nelle ipotesi di recesso contemplate per le società soggette ad attività di direzione e controllo (cfr. art. 2497- quater c.c.).

L’art. 2469 c.c. stabilisce la possibilità per il socio, o per i suoi eredi, di recedere dalla SRL nel caso in cui l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni o sottoponga il trasferimento delle stesse al gradimento di organi sociali, senza prevedere condizioni, ovvero nei casi in cui vengano poste limitazioni che impediscono il trasferimento a causa di morte.

È necessario evidenziare che, qualora la durata della società sia stabilita a tempo indeterminato, il socio può recedere in qualsiasi momento, rispettando il termine di preavviso di almeno 180 giorni.

In un’ottica volta a tutelare il diritto di recesso del socio, si pone l’orientamento giurisprudenziale che equipara alla SRL a tempo indeterminato, la società costituita per un arco temporale particolarmente ampio, la cui durata è tale “da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale, non solo della persona fisica ma anche di un soggetto collettivo” (Cassazione Civile, sez.1, sent. 9662/2013).

Si tratta del cosiddetto recesso ad nutum,ossia il libero esercizio del diritto di recessodalla società con durata illimitata, o con durata troppo lunga rispetto alle aspettatiove di vita del socio.

Lo statuto può prevedere anche un termine maggiore per il preavviso, ma la tempistica stabilita non può eccedere un anno.

È da segnalare che più recentemente gli Ermellini, in difformità a quanto espresso in precedenza, hanno avuto modo di pronunciarsi nuovamente in materia, statuendo in merito alla legittimità del recesso esercitato dal socio di una SRL con durata fissata sino al 2050.

Nella fattispecie in esame la Suprema Corte ha ritenuto illegittimo il recesso ad nutum esercitato dal socio-ricorrente, ritenendo “del tutto irrilevante” la circostanza che la durata della SRL superasse l’aspettativa di vita del socio e la durata media di vita dei soci (Cassazione Civile, sez. 1, sent. 8962/2019).

Il recesso del socio comporta il diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione entro 180 giorni dalla relativa comunicazione effettuata alla SRL. Anche in questo caso tale termine può essere derogato per espressa volontà dei soci già direttamente nello statuto.

Il valore della partecipazione è stabilito in proporzione al patrimonio della società, rapportato al valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

Il rimborso della partecipazione può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci in proporzione alle rispettive partecipazioni, ovvero ad opera di un terzo individuato dai soci stessi.

Se il rimborso non avviene attraverso le predette modalità, si utilizzano le riserve disponibili della società. In assenza delle stesse, si procede al rimborso attraverso la riduzione del capitale sociale e, nel caso in cui non sia possibile effettuare il rimborso in tal senso sulla base delle previste disposizioni, la società viene posta in liquidazione (cfr. artt. 2473 e 2482 c.c.).

È necessario, infine, evidenziare che la legge dispone che il diritto di recesso del socio non può essere esercitato se la SRL revoca la delibera che lo legittima, o nell’ipotesi di scioglimento della società.

In queste specifiche circostanze, qualora il recesso sia stato già esercitato, perde la sua efficacia.

La disciplina non è semplice ma quello che è certo è che un socio non può recedere liberamente dalla società se non per casi e circostanze ben specifici e codificati.

Consiglio di valutare bene la situazione prima di comunicare il recesso in quanto, spesso, possono esserci più problematiche che vantaggi.

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