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Emergenza covid - Mascherine

Situazione di emergenza COVID ed art. 91 DL n.18-2020

Inadempimento e obblighi contrattuali durante l’emergenza covid

La situazione di emergenza da COVID-19 e le relative misure di contenimento devono sempre essere valutate al fine di escludere la responsabilità del debitore per inadempimento e il conseguente obbligo al risarcimento del danno.

L’art. 91 del Decreto  Legge 18 marzo 2020, cd. “Cura-Italia”, reca una previsione di particolare interesse per i rapporti contrattuali, anche relativi a lavori, forniture e servizi.

Essa riguarda la responsabilità del debitore ai sensi dell’art 1218 c.c. (“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”), per la quale il Decreto Legge prevede che il rispetto delle misure di contenimento da Covid-19 è sempre valutata ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore, anche ai fini dell’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse  a ritardati o omessi adempimenti.

In altri termini le misure definite dal Governo con i recenti DPCM e adottate dalle parti contrattuali, volte al contenimento della pandemia, assurgono per espressa previsione di legge a causa – da valutare di volta in volta – per affievolire o addirittura escludere ogni responsabilità in capo al debitore per il suo ritardato o mancato adempimento.

Tale previsione può quindi giustificare il ritardato o mancato adempimento da parte del soggetto debitore.

In sostanza, mediante tale previsione viene a vincolarsi il Giudice chiamato a valutare la responsabilità del debitore inadempiente assumendo l’esistenza di una causa che rende oggettivamente difficoltosa o impossibile l’esecuzione della prestazione.

Sarà poi necessario verificare caso per caso circa l’esistenza di un nesso di causalità fra le misure di contenimento da Covid-19 ed il mancato adempimento del debitore, ai fini della verifica di una legittima causa di impossibilità (temporanea e/o definitiva) della prestazione. In sostanza, pur oggettivamente qualificando le misure di contenimento da Covid-19, quale causa non imputabile che rende impossibile la prestazione (o esclude le conseguenze della mora), è lasciato al Giudice il compito di vagliare nella fattispecie concreta il perimetro di concreta applicazione della norma. Tale verifica è di particolare interesse con particolare riguardo alle obbligazioni assunte nel periodo in cui le misure di contenimento da Covid-19 erano già in vigore. Certamente appare rientrare nella fattispecie considerata il caso di sospensione delle attività dell’impresa a causa delle difficoltà di garantire la sicurezza dei lavoratori o di organizzare l’azienda al fine della prosecuzione ed i casi di provvedimenti che sospendono le attività.


Inadempimento di contratti di affitto durante l’emergenza COVID-19:

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