Decreto Liquidità – Articolo 11 e sospensione del pagamento dei titoli di credito, cenni e termini
Decreto Liquidità – L’art. 11 del Decreto-Legge n. 23/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 8/4/2020, prevede che siano sospesi dall’incasso i titoli di credito emessi nel territorio nazionale alle condizioni di cui infra.
Il decreto specifica che sono da ritenersi sospesi “i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data di entrata in vigore del presente decreto e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo”.
Diverso il discorso per l’assegno.
L’assegno, che sia stato presentato al pagamento durante il periodo di sospensione, è pagabile nel giorno di presentazione.
La sospensione dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 tuttavia opera per i seguenti termini:
- I termini per la presentazione al pagamento (L’assegno bancario è pagabile a vista e deve essere presentato alla banca trattaria per il pagamento entro termini assai brevi e cioè 8 giorni (se è pagabile nello stesso Comune; cd. “assegno su piazza”), 15 giorni (se pagabile in un Comune diverso; cd. “assegno fuori piazza”), 20 giorni (se è pagabile in un Paese diverso ma nello stesso continente di emissione), 60 giorni (se Paese di altro continente).
Si evidenzia tuttavia che l’art. 35 Legge Assegno (Legge 1736/33) attribuisce al traente (colui che ha emesso l’assegno) di disporre la revoca dell’ordine di pagamento dopo la scadenza del termine di presentazione; prima della scadenza, invece, la banca è libera di pagare o meno, restando esonerata da qualsiasi responsabilità nei confronti sia del traente che del portatore del titolo.
Palese che la revoca dall’ordine di pagamento dovrà essere ovviamente portata a conoscenza della banca in modo non contestabile e pertanto in forma scritta (meglio con prova di avvenuta ricezione). - I termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti (pertanto un assegno che sia impagato non può essere protestato se posto all’incasso nei termini di cui sopra);
- I termini per trasmettere il protesto o le constatazioni equivalenti alla Camera di Commercio al fine di consentire a quest’ultima la pubblicazione nel c.d. “Registro informatico dei protesti”;
- I termini per la comunicazione di iscrizione al c.d. “Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari di cui alla Legge 386/90, art. 9 bis e 9);
Come facile intuire questa disposizione (in precedenza redatta per i soli comuni colpiti più in profondità dalla pandemia) entra nella profondità delle transazioni commerciali tentando di bloccare gli effetti funesti che potrebbero essere causati unicamente dal periodo storico che stiamo vivendo.
Dall’altro lato, la sospensione dei pagamenti, con legittima impossibilità di chiederne il pagamento, potrebbe causare un importante effetto domino sulla certezza delle transazioni commerciali e sulla legittima aspettativa di incasso.