-
costruzione e ampliamento

Ampliamento con sportello unico in variante e contributo straordinario

Una recente sentenza del Consiglio di Stato (sez.IV, n.2382/19) è intervenuta a precisare le modalità applicative del contributo straordinario edilizio, previsto dall’art.16 comma 4. lett.d) ter DPR 380/01, dovuto non solo nella ipotesi tradizionale di modifica di uno strumento urbanistico oggetto di una variante approvata con la procedura dello sportello unico, ma anche in occasione del rilascio del titolo ad edificare che, a sua volta, discenda dalla approvazione della variante SUAP.

La vicenda riguardava una richiesta di versamento del contributo straordinario, avanzata dal Comune quando l’interessato aveva proposto istanza di rilascio di permesso di costruire per dare luogo all’ampliamento  dello stabilimento, già consentito dalla variante approvata con lo sportello unico; l’iniziativa comunale veniva impugnata avanti al TAR Veneto, rilevandosi il diverso ambito applicativo dello sportello unico, riguardante l’urbanistica e non l’edilizia, e la sussistenza di un titolo specifico (il provvedimento unico ex art.7 DPR 160/10) ad eseguire le opere, per cui il contributo straordinario previsto in materia edilizia ordinaria non sarebbe stato pretensibile in quella sede.

Con la sentenza n.382/18 il TAR Veneto rigettava il ricorso, ritenendo brevemente che il Comune avesse correttamente richiesto il versamento del contributo nel corso del procedimento edilizio, certamente previsto anche per la variante urbanistica approvata con procedura di sportello, atteso l’indubbio aumento di valore dell’area; in buona sostanza il presupposto per il versamento del contributo era comunque individuato nella modifica del regime urbanistico delle aree, e quindi legittimamente poteva essere chiesto in un successivo e diverso procedimento, quello edilizio.

Tale prospettazione è stata confermata, ed ampliata, dal Consiglio Stato con la suddetta sentenza che ha ricondotto il contributo straordinario all’edilizia, benchè correlato al valore delle aree (quindi ad un ambito urbanistico) ed, in specie, al contributo di costruzione in generale ex art.16 DPR 380/01, divenendo così un onere “diverso ed aggiuntivo rispetto agli oneri di urbanizzazione, che va ad aggiungersi nei casi in cui a monte dell’intervento vi sia stata una determinata scelta pianificatoria di natura eccezionale”, quale sarebbe la procedura di sportello unico; pertanto, l’onerosissimo contributo straordinario “trova applicazione indistintamente per tutti i procedimenti che comportano una maggior valore generato dall’area da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, non facendo eccezione quello tenuto mediante attivazione del procedimento SUAP”.

La decisione rileva quindi sotto due distinti profili, non propriamente condivisibili.

Secondo un primo aspetto, viene negata la autonomia tra i due procedimenti, quello urbanistico (di variante SUAP), e quello strettamente edilizio (diretto a conseguire il permesso ad edificare), per cui la corresponsione del contributo straordinario, di rilevanza urbanistica e che usualmente avviene nel corso del procedimento SUAP, trovrebbe applicazione nel diverso e successivo procedimento edilizio, fuori dal proprio perimetro operativo. Infatti, quello che dovrebbe essere una “plusvalenza” urbanistica, e quindi correttamente pretensibile nella procedura di variante SUAP, visto il beneficio della nuova trasformabilità di aree ed immobili in esito alla eccezionale precedura urbanistica, viene applicato nell’ambito del procedimento edilizio a valle, “recuperando” l’eventuale contributo urbanistico dovuto in sede di sportello unico.

In secondo luogo, la sentenza del giudice di appello, stranamente, sembra negare ogni rilievo al provvedimento unico che nella dinamica del giudizio sembra svanire, nonostante il disposto del DPR 160/10 riconosca a tale atto una valenza abilitante alla realizzazione di un intervento produttivo.

Al di là degli aspetti non condivisibili della sentenza, deve rimanere fermo che a prescindre dal momento in cui viene richiesto il pagamento dell’odioso contributo, in sede di variante SUAP (come dovrebbe essere), ovvero nel corso del procedimento edilizio (come potrebbe accadere, sbordando dal procedimento urbanistico), il contributo in questione potrà essere richiesto all’interessato solo ed unicamente una volta.

Le materie trattate

Articoli recenti