Quali sono i requisiti per il riscatto agrario?
Nel caso di vendita di terreno agricolo, al proprietario confinante spetta il diritto di prelazione e, in caso di sua violazione, l’azione di riscatto, purché:
a) sia coltivatore diretto;
b) coltivi il suo fondo da almeno due anni;
c) non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici;
d) abbia con la sua famiglia una capacità lavorativa tale da garantire la coltivazione di una superficie non inferiore ad un terzo di quella risultante dall’ aggiunta del fondo che s’intende riscattare a quelli già posseduti in proprietà od enfiteusi.
Tali circostanze vanno provate da chi intende esercitare tale diritto, ed accertate dal giudice anche indipendentemente dall’ eccezione di controparte; il difetto di prova anche solo di uno di tali requisiti impedisce il positivo esercizio del diritto. In particolare, l’azione giudiziale del riscatto agrario può essere esercitata dal soggetto titolare del diritto di prelazione qualora non sia stato messo nella condizione di poter esercitare il proprio diritto.
La lesione di tale diritto può avvenire in due casi:
1. Il proprietario omette di inviare la obbligatoria comunicazione con la proposta di alienazione del terreno;
2. qualora, pur essendo stata inviata la proposta di alienazione ed il contratto preliminare, il prezzo indicato nel contratto sia superiore a quello risultante nel contratto definitivo di compravendita del fondo.