-
Diritto Agrario

Diritto di prelazione: Quando non si applica

Il diritto di prelazione agraria, previsto all’art. 8 legge n. 590 del 1965, viene in rilievo nel momento in cui un proprietario di fondo rustico si appresti a venderlo e tale fondo sia affittato a soggetti che siano coltivatori diretti o confini con altri fondi rustici coltivati sempre da soggetti qualificabili come coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, e quelli a cui la legge ha esteso detto diritto.

Esso consiste nell’obbligo in capo al venditore di provvedere alla c.d. denuntiatio, ossia a rendere noto all’eventuale affittuario o al coltivatore diretto proprietario del confinante fondo, la sua intenzione di vendere il fondo e il prezzo a cui intende venderlo. Questo fa sì che i riceventi la comunicazione abbiano 30 giorni per esercitare il diritto di prelazione e acquistare il fondo rustico.

Tuttavia, la normativa prevede determinati limiti per l’esercizio del diritto di prelazione, che sono poi stati meglio delineati dalla giurisprudenza, che ciclicamente si pronuncia su questo tema.

Di particolare rilievo sono due sentenze del 2017 della Corte di Cassazione. La prima è una sentenza della Cassazione Civile, Sezione Terza, n. 918 del 2017, la quale si rifà ad una controversia in merito alla sussistenza o meno del diritto di prelazione ove si abbia vendita di fondo rustico a seguito di giudizio divisionale. Ebbene, la Cassazione nega che vi sia diritto di prelazione, facendo rientrare la vendita del fondo conseguente a giudizio divisionale tra le previsioni di cui all’art. 8 comma 2, con particolare riferimento alla “vendita forzata”, in presenza delle quali non sussiste alcun diritto di prelazione del confinante o del coltivatore in affitto.

In particolare, la Corte così si esprime: “Va anzitutto osservato che, come pure evidenziato dalla Corte di merito, la norma non fa riferimento all’espropriazione forzata ovvero alla vendita di beni nel corso di una procedura di espropriazione ma alla “vendita forzata“, e l’espressione utilizzata dal legislatore rimanda chiaramente ad un ambito più ampio di quello meramente esecutivo, ponendo, invece, l’accento sulla non volontarietà della vendita.

E che nel caso di vendita divisionale si è in presenza di una vendita non volontaria, non riconducibile cioè ad una libera determinazione dei comproprietari, lo si desume non solo dal richiamo di cui all’art. 788 c.p.c. alle norme dettate in sede di esecuzione forzata (art. 570 e SS. c.p.c.), ma soprattutto perché ad essa si procede solo in caso di necessità, previa adozione di un provvedimento giurisdizionale, che può essere disposto con sentenza in caso di controversia sulla necessità della vendita stessa, a prescindere, quindi, dalla volontà dei comproprietari, evidenziandosi che, in presenza di comune accordo alla divisione e alla vendita, ben si potrebbe procedere, invece, alla vendita volontaria dei beni.

Deve, quindi, concludersi nel senso che nella previsione di cui al secondo comma dell’art. 8 della legge n. 590 del 1965, che esclude la prelazione in caso di “vendita forzata”, vada ricompresa anche la vendita disposta nell’ambito del giudizio di divisione”.

Una seconda interessante pronuncia della Corte di Cassazione Civile, Sezione Seconda, n. 21050 del 2017 che prevede che la prelazione ereditaria prevalga sulla prelazione agraria. Nello specifico, la Cassazione ha fatto riferimento all’articolo 8 della legge n. 590 del 1965, ultimo comma, ove si prevede che “Ai soggetti di cui al primo comma sono preferiti, se coltivatori diretti, i coeredi del venditore”.

A ben vedere, la sentenza ora citata regola in primis il rapporto tra coeredi quanto al trasferimento delle quote ereditarie relativamente a fondo rustico. Infatti, in essa si prevede che : “l’art. 8, comma 12, deve essere interpretato nel senso che: a) il trasferimento a titolo oneroso di quota indivisa di un fondo rustico in comunione non comporta prelazione agraria a favore dei comproprietari del fondo, ove non risulti che siano oltre che coeredi del venditore anche coltivatori diretti; b) il diritto di prelazione in favore del coerede, disciplinato dall’art. 732 cod. civ., prevale sul diritto di prelazione del coltivatore diretto del fondo, mezzadro, colono o compartecipante, ove anche il coerede sia coltivatore diretto; c) il diritto di prelazione tra coeredi, previsto dall’art. 732 cod. civ. per la durata della comunione ereditaria, integra un diritto personalissimo, non trasmissibile, contemplato in deroga al principio generale della libertà e autonomia negoziale e della libera circolazione dei beni al solo fine di assicurare la persistenza e l’eventuale concentrazione della titolarità dei beni in capo ai primi successori”.

Pertanto, da ciò si deduce è che i coeredi sono liberi di trasferire la propria quota del fondo rustico ad uno degli altri coeredi purché lo stesso sia coltivatore diretto. E tale diritto di prelazione ereditaria, che si pone come superiore rispetto alla prelazione agraria, trova la propria ratio nella volontà di non fare entrare terzi nella comunione ereditaria.


Riscatto agrario e diritto di prelazione – cenni e requisiti :

Requisiti per il riscatto agrario – [F.A.Q]

Le materie trattate

Articoli recenti